Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo
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Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.
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della presente legge.
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Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge
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regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.
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annuale, alla quale si procede in conformità delle disposizioni del presente titolo.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
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Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai
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Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle
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Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art
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Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto
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Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro
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Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo
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Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data
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variazioni se non in conseguenza: 1) della morte dell'elettore; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al